La notizia della cancellazione del cosiddetto “modulo assenze” ha sollevato un autentico vespaio, soprattutto sui nostri spazi social. Tanti gli scettici, molti i confusi. Proprio stamattina ci ha scritto un trasportatore (F.P.) che torna sull’argomento, sostenendo che all’estero potrebbero sorgere problemi. E in effetti ha ragione. Andiamo a spiegare come e perché facendo un riassunto di tutta la questione.
La notizia che abbiamo riportato faceva riferimento a una circolare del ministero dell’Interno data 1° settembre, che però di fatto rendeva applicabile l’art. 34 del Regolamento CE n. 165/2014, così come interpretato dalla nota chiarificativa n. 7 della Commissione europea, in cui è scritto che gli Stati membri dell’Unione europea non possono imporre agli autisti l’obbligo di presentare moduli in cui si attesta l’attività svolta quando non sono sul veicolo.
Qual è la ragione di questa normativa? Tutto deriva dal fatto che il mestiere di autista, da quando si applicano le direttive sui tempi di guida e di riposo, è diventato una sorta di lavoro da ufficio, in cui bisogna sempre timbrare un cartellino. Certo, nel caso specifico al posto del cartellino c’è una carta tachigrafico (o un disco) da inserire in uno strumento in cui si registrano le ore che passano. E di questo strumento l’autista deve sempre e comunque fare uso, anche paradossalmente quando non sta lavorando. Anche quando si allontana dal veicolo, infatti, magari per godersi un meritato riposo, è obbligato, al suo ritorno in cabina, a registrare manualmente questa inattività sulla card o sul retro del disco. È un argomento di cui abbiamo parlato spesso, anche per informarvi in tempi recenti che oggi esistono anche delle app che aiutano a effettuare questa registrazione che molto spesso diventa una sorta di automatismo.
A partire dal 2008, però, alcuni eventi che per forza di cose si verificano in assenza di un tachigrafo, vanno annotati in un documento, chiamato appunto Modulo Assenze. Quali erano questi eventi? I più frequenti erano la malattia, le ferie, il congedo o il recupero, la guida di veicoli per i quali non si applicano le normative sui tempi di guida e di riposo, lo svolgimento di lavori diversi dalla guida e quindi che si svolgono in un posto diverso dalla cabina.
Fino a ieri l’autista che non compilava questo Modulo poteva essere multato, con una sanzione che partiva da 155 euro, oltre che obbligato a presentare alla polizia entro un mese lo stesso documento di cui era trovato sprovvisto.
L’art. 34 del Regolamento CE n. 165/2014, però, ha trovato questo sistema un po’ eccessivo, troppo oneroso e forse (aggiungiamo noi) anche un po’ dubbio in termini di privacy. Così ha chiarito una volta per tutte che non si può obbligare un lavoratore come l’autista a produrre una documentazione cartacea per attestare anche ciò che fa quando non lavora sul veicolo. E per questo oggi il Modulo assenze non si può richiedere obbligatoriamente. Questo ha detto la Commissione. E su questa base l’Italia, con la circolare del ministero dell’Interno del 1° settembre scorso, ha cancellato per l’autista l’obbligo di documentare, attraverso il Modulo assenze, tutte quelle attività ricordate che svolge quando non è in cabina e quindi non è coperto dalla registrazione del tachigrafo. Di conseguenza, se sparisce l’obbligo, spariscono pure le sanzioni con cui veniva punita la mancata produzione del Modulo.
La normativa però si preoccupa di eliminare il documento in questione, ma non rimuove pure l’obbligo per l’autista di registrare le attività condotte in assenza di un tachigrafo. E quindi la registrazione manuale ricordata, da fare al rientro in cabina sulla propria carta conducente, rimane obbligatoria e sanzionata in caso di mancanza. Poi, siccome la normativa europea dice che gli Stati membri non possono imporre l’obbligo di documentare le attività svolte in assenza di tachigrafo, nulla vieta che se lo stesso autista spontaneamente e per sua comodità vuole continuare a riempire il Modulo, può farlo. Anzi, a rigor di logica, potrà continuare a usarlo per dimostrare di aver assolto l’obbligo di registrazione di cui è gravato.
In pratica, l’obbligo di registrazione manuale al rientro nel veicolo rimane tale e quale, soltanto che adesso per l’autista è possibile – ma non più necessario – ottemperare a quest’obbligo attraverso il Modulo Assenze. Ma se questo Modulo rappresenta un onere fastidioso potrà tranquillamente dimenticarlo, senza che qualcuno possa contestargli la cosa.
Bisogno però precisare almeno altri due aspetti:
-Giustamente molti lettori su facebook non si fidano e temono che gli organi di polizia in sede di controllo, magari distratti rispetto a questa novità normativa, finiscano per elevare sanzione. In effetti, il rischio è concreto e quindi sarà sempre meglio, almeno nelle prossime settimane, sopportare lo sforzo di compilare ancora per un po’ il Modulo o, se proprio lo sforzo risultasse troppo oneroso, di tenere con sé a bordo una stampa della normativa
-L’Italia ha recepito l’indirizzo fornita dalla nota chiarificativa n. 7 della Commissione europea attraverso la circolare del ministero dell’Interno ricordata. Ma negli altri paesi hanno fatto lo stesso? Sicuramente, in tempi più o meno lunghi, tutti si adegueranno. Ma almeno al momento attuale è difficile sapere se effettivamente tutti gli Stati e di conseguenza tutti gli organi di controllo abbiano registrato l’avvenuta eliminazione del Modulo Assenze. E di conseguenza, almeno quando si va all’estero, almeno per i prossimi mesi, sarà bene avere con sé questo Modulo. Sì, sembra assurdo visto che non è più obbligatorio. Ma se serve a evitare sanzioni o discussioni…
I PUNTI SALIENTI DELLA NORMATIVA
-l’autista è obbligato a produrre e presentare la serie completa di registrazioni tachigrafiche per il giorno in corso e i 28 precedenti;
-le registrazioni devono riguardare tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida al di fuori dal campo di applicazione del regolamento, altre mansioni, ecc.) e inattività (interruzioni, periodi di riposo, ferie annuali, assenze per malattia, ecc.) per ogni giorno;
-se l’autista si allontana dal veicolo e non può utilizzare il tachigrafo per registrare attività e inattività, dovrà provvedere in tal senso con inserimenti manuali (retroattivi) il giorno in cui attiva il tachigrafo dopo il periodo nel quale è stato lontano dal veicolo;
-se tale registrazione retroattiva non fosse possibile (perché il tachigrafo è vecchiotto) o apparisse all’autista troppo onerosa, questi può utilizzare il modulo con cui coprire le lacune nelle registrazioni tachigrafiche;
-tutti gli Stati membri dell’Ue dovranno accettare (si spera in tempi brevi) tale modulo, ma non devono imporre l’uso né di questo modulo, né di altri che attestino le attività del conducente quando è lontano dal veicolo. Di conseguenza non devono nemmeno sanzionare gli autisti per la mancanza di tale modulo.