Tachigrafo – Determinazione del numero dei controlli per l’anno 2021
L’omessa conservazione da parte dell’impresa di trasporto dei fogli di registrazione e dei dati provenienti dagli apparecchi di controllo digitali e dalle carte tachigrafiche dei conducenti «per il periodo previsto dalla normativa vigente» [e, cioè, per almeno un anno dalla data di utilizzazione ai sensi dell’art. 14, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 e dell’art. 1 del D.M. 31/3/2006] è sanzionata ai sensi dell’art. 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 (pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 99,00 – Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 51,00; pagamento entro 5 giorni: euro 35,70).
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Regolamento (UE) n. 581/2010 dell’1/7/2010 prevede che:
– paragrafo 1: «Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall’unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006»;
− paragrafo 2: «Ai fini del presente regolamento si intende per “dati pertinenti” tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità».
− paragrafo 3: «Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
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a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;
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b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente»;
− paragrafo 4: «I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi».
QUESITO DI UNIONCAMERE SULLE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In merito ad un quesito avanzato con la nota prot. n. 7178 MAN/AP del 29 settembre 2006 dalla UNIONCAMERE, avente per oggetto: «Richiesta di chiarimenti sul D.M. 31 marzo 2006», con la nota prot. n. 25/II/0001667 del 7 febbraio 2007 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – Divisione II, ha comunicato che «che, a parere di questa Direzione generale, non vi sono elementi ostativi riguardo alla possibilità, per le aziende di autotrasporto di avvalersi, riguardo alla tenuta ed alla conservazione dei dati scaricati dai tachigrafi digitali e dalle carte dei conducenti, di soggetti terzi, ovviamente sempre nel pieno rispetto della riservatezza e della segretezza dei citati dati. Naturalmente, ciò non dovrà in alcun modo essere di ostacolo all’esibizione dei dati stessi nei riguardi del personale ispettivo nel corso delle attività di vigilanza di propria competenza. Inoltre si precisa che le aziende che ricorreranno a tali forme di conservazione e gestione delle informazioni avranno cura di comunicare immediatamente e direttamente tali modalità alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
OBBLIGHI DI LEGGE
I dati del conducente devono essere scaricati entro e non oltre 28 giorni, quelli della memoria di massa del tachigrafo entro e non oltre 90 giorni.
Sanzione da € 51,00 a € 99,00 C.D.S. Art. 180 comma 8 *per ogni autista e giorno mancante
Riferimento legislativo: Nuovo Regolamento UE 165/2014
L’impresa deve conservare i fogli di registrazione, i dati delle carte conducente e i dati della memoria di massa del tachigrafo, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un anno dalla data di utilizzo. Inoltre, ha l’obbligo di rilasciare copia dei dati ai conducenti che ne facciano richiesta e di metterli a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.
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