Il 31 luglio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUUE L249) il Pacchetto Mobilità, contenente tre atti normativi (due regolamenti, dedicati all’accesso alla professione e al mercato e ai tempi di guida e all’uso del tachigrafo e una direttiva mirata sul distacco), approvato l’8 luglio scorso in sede comunitaria.
Ricordiamo che i regolamenti trovano immediata applicazione negli Stati membri senza bisogno di una norma nazionale che li ratifichi, mentre una direttiva si limita a fissare dei principi e degli obiettivi di fondo, ma poi necessita di una normativa nazionale di recepimento in ogni singolo paese.
Le norme contenute nelle proposte relative al distacco e all’accesso al mercato saranno applicabili 18 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti giuridici.
Le norme sui periodi di guida si applicheranno dal 20 agosto 2020 (Regolamento Ue 2020/1054 del 15 luglio 2020, per la sola parte che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di periodi di guida e riposo), mentre per quanto l’obbligo del tachigrafo intelligente (Regolamento Ue n. 165/2014) queste entreranno in vigore fra 3-4 anni, a seconda della tipologia di veicolo (tachigrafo analogico, digitale di prima generazione, ecc).
Le principali modifiche, in vigore dal 20 agosto, riguardano:
– Multipresenza: il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che chi effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.
– Alternanza periodi di riposo settimanale regolare (45h) e ridotti (24h) nei trasporti internazionali: il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di 4 settimane consecutive, questi effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi di riposo settimanale regolari.
– Riposo settimanale: ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Laddove siano stati effettuati consecutivamente 2 periodi di riposo settimanale ridotti, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei 2 suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.
– Flessibilità: in circostanze eccezionali, il conducente può superare di max 1h, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale; di max 2h a condizione di aver osservato un’interruzione di 30min consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare. In questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.
– Divieto di riposo settimanale regolare in cabina: i periodi di riposo settimanale regolare (45h) e quelli superiori a 45h effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e che sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.
– Organizzazione attività conducenti: le imprese devono organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che essi possano tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza nell’arco di 4 settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di 1 periodo di riposo settimanale ridotto. Qualora il conducente abbia effettuato 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l’impresa dovrà organizzare l’attività del conducente in modo che possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.
– Nave/traghetto/treno: il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può effettuare altre attività al massimo in 2 occasioni e per non più di 1h complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per fruire della deroga la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari almeno a 8 ore e il conducente deve disporre di una cabina letto.