Con l’emanazione della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Prot. 2720 del 13 febbraio 2017, è stato ulteriormente chiarito come organizzare e svolgere i corsi di formazione sul funzionamento e corretto utilizzo dei cronotachigrafi.
Il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12 dicembre 2016 aveva indicato, per la prima volta, le modalità con cui le aziende di autotrasporto possono svolgere i corsi per i loro conducenti con il fine di evitare di ricevere sanzioni se un loro dipendente viola le norme sui tempi di guida, di pausa e riposo a causa del mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.
La Circolare del 13 febbraio 2016 ha ulteriormente chiarito alcuni punti della decreto, anche sulla scorta delle richieste di chiarimento che, da varie parti, erano pervenute al Ministero.
Tutto parte dalla normativa comunitaria che, con i Regolamenti (CE) n. 561/2006, e (UE) n. 165/2014, che dettano norme in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli nonché sulle caratteristiche e sul corretto uso degli apparecchi tachigrafici stabilisce, tra l’altro, che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, ma gli stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione degli obblighi imposti alle stesse imprese (formazione, informazione, monitoraggio e pianificazione).
La circolare Dirigenziale chiarisce che non viene introdotto alcun adempimento di carattere obbligatorio, ma ricorda anche che l’assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo da parte dell’impresa, costituiscono un elemento di importante valutazione per le autorità ai fini dell’applicazione dell’art. 174 c. 14 del Codice della Strada: “L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.305 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.“
Ne consegue che:
- Non viene istituita una nuova sanzione per le aziende che non provvederanno a formare i propri conducenti secondo le nuove regole del decreto.
- Le aziende di trasporto, se lo riterranno, potranno provvedere a formare i propri conducenti con regole e criteri diversi.
- Le aziende di trasporto che formeranno i propri conducenti secondo le nuove regole del Decreto Dirigenziale potranno vedere riconosciuta la loro assenza di responsabilità per le violazioni commesse dai loro conducenti.
Il decreto 215 del 12/12/2016, stabilisce che l’azienda debba fornire al conducente:
- Un’analisi approfondita sull’attività da lui svolta: è previsto che questa comunicazione debba essere effettuata, al massimo, ogni 90 giorni.
- Un mansionario per il dipendente in cui si evidenziano le istruzioni circa le norme di comportamento cui il conducente si deve attenere. Il seguente documento ha validità per la sola impresa che lo ha rilasciato ed ha durata di un anno.
I destinatari dei corsi di formazione sono: i conducenti che prestano il loro servizio, a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o a chiamata, in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo.
Il corso dovrà avere una durata minima di 8 ore, ma è lasciata libertà per una durata maggiore di tempo.
A termine del corso sarà rilasciato il certificato di partecipazione, che ha una validità per un periodo massimo di cinque anni dalla data della sua emissione.
La sede del corso verrà decisa dal soggetto erogatore e comunicata secondo le modalità della circolare stessa.
Da tutto quanto premesso, consegue che l’attività formativa svolta in passato rimane valida fino a prima dell’emanazione del decreto dirigenziale: un eventuale controllo sull’anno pregresso (come normalmente avviene in caso di accesso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) troverà, le aziende che hanno provveduto a formare i propri conducenti comunque preparate e coperte dal punto di vista dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
Quell’attività formativa, di contro, non essendo conforme al decreto dirigenziale, estingue la propria validità con l’inizio di quest’anno e non può godere della validità quinquennale di cui godranno le attività formative erogate secondo le nuove prescrizioni.
Da ora in poi, quindi, sarà necessario prevedere lo svolgimento di nuova attività formativa conforme al decreto dirigenziale.