La sentenza numero 47211 del 9 novembre 2016 emessa dalla I Sezione Penale stabilisce che manomettere l’apparecchio che controlla i tempi di guida degli autisti nell’autotrasporto è perseguibile anche per via penale.
Negli ultimi mesi aumentano le denunce penali, oltre che le sanzioni relative al Codice della Strada, per gli autisti ed eventualmente le imprese di autotrasporto che manomettono il cronotachigrafo, sia con sofisticati equipaggiamenti elettronici, sia con semplici calamite. Il capo di accusa riguarda l’alterazione di sistemi di sicurezza sul lavoro, ma non è sempre accolto dai giudici, che a volte hanno assolto autista e impresa da tale accusa. Ora finalmente la Corte di Cassazione pone un punto fermo, stabilendo che il procedimento penale è legittimo.
La vicenda parte dalla denuncia nei confronti di un’azienda di autotrasporto per avere costretto gli autisti a installare una calamita sui loro camion per superare le ore di guida permesse. Al termine del giudizio, il Tribunale di Milano ha assolto l’azienda, perché ha ritenuto prioritaria l’applicazione dell’articolo 179 del Codice della Strada, rispetto all’articolo 437 del Codice Penale(Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni), per il motivo che il primo parla esplicitamente di violazioni sul cronotachigrafo e il secondo è più generico.
La Cassazione ha però respinto questa interpretazione, ritenendo legittima l’applicazione del Codice Penale perché tutela non solo la sicurezza stradale (come fa il Codice della Strada), ma anche quella dell’autista lavoratore e della collettività. Inoltre, l’articolo penale riguarda in modo specifico i reati dolosi (ossia compiuti in modo volontario) e colpisce in modo specifico chi omette cautele che evitano disastri o infortuni sul lavoro.
I giudici della Cassazione hanno rilevato anche che nel caso in questione, l’accusa ha portato solide prove che dimostrano che la manomissione del cronotachigrafo era stata sistematica e continuata e imposta dai titolari dell’azienda di autotrasporto. Tra l’altro, gli inquirenti avevano analizzato i tracciati satellitari dei viaggi, memorizzati nei computer aziendali, che rivelavano percorrenze superiori a quelle registrate dai cronotachigrafi dei camion. Quindi, non ci sono dubbi sui fatti, ma solo sulla loro interpretazione legale.
Quindi, i giudici della Cassazione hanno rispedito il fascicolo al Tribunale di Milano, stabilendo che il giudizio deve essere ripetuto. Questa sentenza si può definire storica nell’ambito dell’autotrasporto, perché fa giurisprudenza, ossia serve come linea di condotta per altri processi analoghi. Inoltre, il suo esito favorirà l’applicazione del Codice Penale alle manomissioni del cronotachigrafo, rappresentando un deterrente, specialmente quando la manomissione viene imposta dall’impresa di autotrasporto.