Con un Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018, dal 17 gennaio tutte le persone fisiche o giuridiche, in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presente negli elenchi pubblici, riceveranno le multe in formato digitale.
Il provvedimento in questione prevede che tutti gli organi di polizia tra cui la Stradale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e le polizie locali, provinciali e municipali utilizzino solamente l’indirizzo PEC del trasgressore, qualora sia stato identificato, oppure, in caso di contestazione successiva, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo.Le autorità di controllo per ottenere le PEC possono consultare l’Indice nazionale degli indirizzi PEC (Ini-PEC) al sito www.inipec.gov.it, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e aggiornato, ogni giorno, con i dati provenienti dal Registro delle Imprese, ordini e collegi professionali.Gli organi di polizia chiederanno al trasgressore, in ogni caso, l’indirizzo PEC direttamente in sede di contestazione immediata della violazione, altrimenti potranno ricercarla in un qualsiasi elenco pubblico per le notificazioni e le comunicazioni elettroniche.Restano invariati, invece, i termini di notifica previsti dal Codice della Strada, dal momento che la notifica si compie nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della posta elettronica certificata. Per il destinatario della PEC, i termini decorrono dal momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.Da quel momento, per l’autorità accertatrice decorreranno, indipendentemente che il destinatario abbia letto la PEC o meno, i termini per il pagamento della sanzione scontata (5 giorni), quelli per il pagamento della sanzione ridotta (60 giorni) oppure i termini per fare ricorso che ricordiamo essere di 30 giorni per opporsi al giudice di pace e 60 per opporsi al prefetto.Grazie all’introduzione della notifica elettronica verranno del tutto azzerate le spese di notifica, così come previsto da una legge del 2013 e le amministrazioni potranno porre a carico di chi è tenuto al pagamento della multa solo le spese di accertamento che il comando sostiene per ricavare, o dai registri pubblici o da altri registri, il nome dell’obbligato in solido (proprietario del mezzo).Va da se che, inoltre, per le persone fisiche non dotate di un indirizzo PEC non cambierà nulla con l’entrata in vigore del decreto in questione dal momento che le stesse riceveranno il verbale tramite Poste Italiane o con corriere Privato con l’aggravio delle spese di notifica.Si ricorda, infine, che tutti i cittadini italiani o residenti in Italia saranno obbligati ad avere un domicilio digitale come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.